Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)
1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «a un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «a un quinto»;
b) all'articolo 2, comma 3:
1) alla lettera a) le parole: «da parte di professore d'università» sono soppresse;
2) la lettera c) è abrogata.