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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per la previsione, di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)

  1. Il Governo è delegato a adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche attitudinali attraverso la previsione di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività internazionale presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere, una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale;

   b) prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera a) di magistrati che abbiano padronanza della lingua inglese o francese, ovvero della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività di cooperazione giudiziaria deve essere svolta;

   c) prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera a) dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria presso uno degli organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati;

   d) prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera a), l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni indicati nei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.