Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;
b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.