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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
38.01.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Testo unico)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
  2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

ident. 38.02.