Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche in materia di durata della carica)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente: «I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale vengono sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge».