Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche in materia di ineleggibilità)
1. Dopo l'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. – (Ineleggibilità) – 1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa».