Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche in materia di incompatibilità)
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 33, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:
«5-bis). Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali, e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica».