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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
30.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

  1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.
(Elettorato attivo e passivo)

   1. Hanno elettorato passivo solo dieci magistrati per ogni collegio elettorale sorteggiati centoventi giorni prima della data fissata per le elezioni con modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia emesso nei trenta giorni ancora antecedenti. Non sono sorteggiabili:

   a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni;

   b) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano maturato la quarta valutazione di professionalità;

   c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;

   d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

   e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

   f) i magistrati che fanno parte della Scuola superiore della magistratura che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.

   2. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione dei magistrati ordinari in tirocinio ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni».