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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di composizione e competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, prevedendo che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio Nazionale Forense;

   b) prevedere che i componenti laici del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione abbiano piena competenza sulle deliberazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, coordinando ogni disposizione incompatibile.