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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
29.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
   2. L'elezione si effettua in sedici collegi uninominali maggioritari a turno unico di votazione così determinati:

   a) un collegio per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) quattro collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

   c) undici collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

  2. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e assegnazione dei seggi)

   1. L'ufficio elettorale di collegio provvede allo scrutinio aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo il voto espresso; determina il totale dei voti validi per ciascun candidato. È dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto almeno la metà più uno dei primi voti validamente espressi.
   2. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto ai sensi del comma 1, il candidato che nel collegio abbia ottenuto il minor numero di primi voti è escluso e i relativi secondi voti sono distribuiti tra i candidati restanti, aggiungendosi ai primi voti. Se dopo tale operazione un candidato ha raggiunto la cifra della metà più uno dei voti validamente espressi, costituiti dalla somma dei primi voti dei candidati rimasti e dei secondi voti del candidato escluso, il candidato che abbia raggiunto tale cifra elettorale è proclamato eletto. In caso negativo tale operazione è ripetuta successivamente in relazione ai candidati rimasti secondo l'ordine crescente dei primi voti validi, finché un candidato non raggiunga la cifra della metà più uno dei voti validi, comprensiva dei propri primi voti e dei secondi voti dei candidati esclusi. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.
   3. Per sostituire il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura, entro un mese, sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio divenuto vacante nel relativo collegio. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30».