Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: e a tutti i magistrati ordinari aggiungere le seguenti: amministrativi e contabili,
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del secondo comma è soppresso;
b) al terzo comma le parole: «su ogni altra materia ad esso attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente sulle materie ad esso espressamente attribuite»