Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: «l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie»;
b) al terzo comma, le parole: «su ogni altra materia», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente sulle materie».