Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:
«7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici componenti, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta agli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia in materie giuridiche e ai magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».