Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria)
1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del dirigente che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione».