Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche alle deliberazioni della sezione disciplinare)
1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»;
b) il terzo e il quarto comma sono abrogati.