Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195)
1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole da: «, amministrazione della giustizia» fino alla fine del comma;
b) al terzo comma, le parole: «su ogni altra materia», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente sulle materie».