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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
21.2.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Commissioni)

   1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.
   2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.
   3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive».