Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica.