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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.52. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
2.52.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle «porte girevoli», prevedere per i magistrati fuori ruolo, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;

  Conseguentemente:

  all'articolo 2, comma 1:

    alla lettera f), sopprimere le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura;

    alla lettera f), sopprimere le parole: compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura;

    alla lettera f), sopprimere le parole: anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria;

    sopprimere la lettera g);

  all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera g);

  all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 12-ter, lettera b) sopprimere le parole: oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali

  all'articolo 16:

    al comma 1, dopo le parole: 100.000 abitanti aggiungere le seguenti: o che per un periodo superiore a 3 anni hanno usufruito del collocamento fuori ruolo;

    al comma 2, dopo la parola: mandato aggiungere le seguenti: o del periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma precedente;

  all'articolo 18, comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque

  all'articolo 19, comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque

  all'articolo 30, comma 1, lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere il seguente:

   e-ter) I magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

  all'articolo 37, comma 1:

    primo periodo, sopprimere le parole: Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura

    secondo periodo. sostituire la parola: due con la seguente: cinque.