Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
1. Al rientro in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari che abbiano ricoperto incarichi apicali quale capo o vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, Segretario generale della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali, si applica la disciplina giuridica di cui all'articolo 16.