Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17.