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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
12.9.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12
(Modifica dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di deputato)

  1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.
   3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.».

Art. 13.
(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare e non eletti e di rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato)

  1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 8-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati e non sono stati eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   Art. 8-ter. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, se provenienti dalla funzione giudicante, sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. Nel corso di tale periodo i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.».

  2. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – 1. Ai fini del ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di senatore e non eletti e del rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione del mandato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

Art. 14
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, di ricollocamento e di rientro in ruolo)

  1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, il numero 6) è abrogato.
  2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 60-bis. – (Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati)1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale del consiglio, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio.
   3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.
   Art. 60-ter.(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   Art. 60-quater.(Rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione dalla carica)1. Una volta cessati dalla carica, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Nel corso di tale periodo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.».

Art. 15
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità)

  1. Dopo l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «Art. 66-bis.(Incompatibilità dei magistrati)1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono assegnati a qualsiasi titolo, ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia, ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della nomina, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.
   3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai magistrati che prestano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.
   4. Una volta cessati dalla carica di cui al comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia nell'ambito della cui giunta hanno ricoperto la carica di assessore ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto dell'accettazione della nomina. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.».

Art. 16
(Princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

  1. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, dagli articoli 8-bis e 8-ter del predetto testo unico, introdotti dall'articolo 13 della presente legge, nonché dagli articoli 18 e 19 della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente, di componente della giunta e di consigliere regionale.

Art. 17.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di membro del Parlamento europeo e di incompatibilità con la medesima carica)

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi.
   2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati alla carica di membro del Parlamento europeo e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, una volta cessati dal mandato, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   4. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.».

  2. All'articolo 5-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) con la funzione di magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare e onorario.

Art. 18.
(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere nominati ministri, vice ministri o sottosegretari di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.
  2. I magistrati nominati ministri, vice ministri o sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo i magistrati non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 19.
(Disciplina applicabile ai magistrati onorari)

  1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nell'anno antecedente la data di accettazione della candidatura.
  2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore comunale o provinciale non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 19-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di ministro, di vice ministro o di sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica in corso, su loro richiesta:

   a) sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante;

   b) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

  2. Le disposizioni recate dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultano in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, ovvero come membro del Parlamento europeo.