Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria.
2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.