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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2021  [ apri ]
12.11.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12
(Modifiche alla disciplina in materia di candidatura dei magistrati alla carica di parlamentare italiano)

  1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
   3. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.
   4. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  3. Al titolo I del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

   «Art. 5-bis. – 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e le relative disposizioni attuative.».

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di candidatura dei magistrati alla carica di parlamentare europeo)

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
   3. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.
   4. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 18 del 1979, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e loro ricollocamento e rientro in ruolo)

  1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) è abrogato.
  2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 60-bis. (Ineleggibilità dei magistrati) – 1. Non sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni presso un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trova il comune per il quale sono indette elezioni o i magistrati che nei tre anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura abbiano svolto funzioni giudiziarie in quella regione.
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai sindaci e ai consiglieri metropolitani, ove lo statuto della città metropolitana ne preveda l'elezione diretta, a suffragio universale, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
   3. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
   4. L'aspettativa si protrae per tutto il periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.
   5. I magistrati in aspettativa mantengono il trattamento economico goduto decurtato delle indennità connesse all'esercizio della funzione giudiziaria, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva, salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.
   Art. 60-ter. (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) – 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato del magistrato eletto a sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai sindaci e ai consiglieri metropolitani, ove lo statuto della città metropolitana ne preveda l'elezione diretta, a suffragio universale, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
   Art. 60-quater (Rientro in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma nei cinque anni successivi alla data delle elezioni non possono esercitare le funzioni, né possono essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio nella regione in cui sono compresi il comune o la città metropolitana per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni.».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 60-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

Art. 15.
(Princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

  1. In materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, costituiscono princìpi fondamentali le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché le disposizioni recate dall'articolo 47-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 16.
(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.
  2. I magistrati in aspettativa mantengono il trattamento economico goduto decurtato delle indennità connesse all'esercizio della funzione giudiziaria, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.
  3. I magistrati cessati dalle cariche di cui al comma 1 sono ricollocati in ruolo nell'ultima sede di servizio, anche in sovrannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni.

Art. 17.
(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'assunzione dell'incarico.