Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di collocazione fuori ruolo dei magistrati)
1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «non può superare gli anni dieci anche continuativi,» sono sostituite con le seguenti: «non deve eccedere i cinque anni, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera carriera.»;
b) le parole: «fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi gli incarichi ricoperti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale.».