Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) alla modifica del sistema disciplinare.
Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Modifiche in materia di illeciti disciplinari) – 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;
b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.