Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) alla revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura prevedendo che:
1) ferma restando la loro durata in carica quadriennale, l'elezione della metà dei componenti togati avvenga ogni due anni;
2) il sistema di elezione assicuri la parità di genere attraverso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini;
3) venga garantito, nell'elezione dei componenti togati, il rispetto di un criterio di proporzionalità tra magistrati con funzioni giudicanti e con funzioni requirenti;