Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;
b) prevedere che le commissioni del consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni.
c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.
Conseguentemente, all'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti” sono soppresse;»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti” sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da: “all'interno dello stesso distretto” fino alla fine del comma sono soppresse;
3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi»;
sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».