Al comma 1, capoverso 7-bis, dopo le parole «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili» aggiungere le seguenti: «o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».