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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.22. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2670

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2020  [ apri ]
8.22.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 46:

    1) al comma 1:

     1.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;»;

     1.2) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite con le seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis»;
     2) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis.».

Il Relatore