Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per “materie sostanzialmente diverse” si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno stato membro.»