Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.