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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 64.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
64.02.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162, al Regolamento 1170/2009/CE, al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e succ. mod. e al decreto ministeriale 10 agosto del 2018, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.
  2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al precedente comma.
  3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  4. In tali strutture, il farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati.