Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale – n. 150 del 29 giugno 2016 , ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.