stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.15. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
56.15.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 954, dopo la frase: «(...) e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie» inserire le parole: «, queste ultime».

  8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.
   A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:
   a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1MW e, fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
   b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
   c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera ARERA n. 2/06;
   d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;
   e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le «soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.