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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.03. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
53.03.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915)

  1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
  2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
  3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.