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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
53.01.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 12, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza nonché la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella “lista del patrimonio mondiale” sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale, sono vietate:
   a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti petroliferi e petrolchimici;
   b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in serbatoi;
   c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi.
   2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.
   3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1.».