stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.4. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.4.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), punto 1):
    1) dopo le parole: le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), aggiungere le seguenti: nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione,;
    2) dopo le parole: o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale;
   b) al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:
    01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. E in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate.»;
   c) al comma 1, lettera f), al capoverso, articolo 19, comma 2, le parole: entro i successivi quindici giorni, sono sostituite dalle seguenti: entro i successivi quarantacinque giorni;
   d) al comma 1, lettera 1):
    1) sopprimere il numero 1);
    2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: le parole: ulteriori trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: ulteriori venti giorni ed al secondo periodo le parole: centottanta giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni;
   e) al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1), premettere il seguente:
    01) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni».
    2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
    3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista».
    3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  «7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano»;
   f) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza.