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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.12. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.12.

  Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.».