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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43-quater.027. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43-quater.027.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (SturnusVulgaris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattuti, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione europea.