Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:
Art. 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)
1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:
6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (SturnusVulgaris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattuti, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione europea.