Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
« l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».