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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39-ter.08. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
39-ter.08.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.