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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.101. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
3.101.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

  7-ter. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 337-bis.

«(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

  1. Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
   2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.
   3. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate della metà.
   4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».