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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.010. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
29.010.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 548 del 1993, sono considerati come portatori di handicap in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) a prescindere dall'età e dalla variante genetica (articolo 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto.
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.