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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29-ter.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
29-ter.01.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.

(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile)

  1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile).
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica, universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere liberamente i percorsi formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la partecipazione alla vita collettiva.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.