Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)
1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità».
2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «fino ad euro 5.000» con le seguenti: «da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione».