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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27-bis.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
27-bis.01.

  Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

Art. 27-ter.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti.».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.».