Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)
1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE