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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17-bis.010. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
17-bis.010.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-ter:
    1) al comma 1, sono anteposte le parole: «In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,» e le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le seguenti: «istituisce un»;
    2) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le parole: «fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e».
   b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».

  2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.