Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente comma:
«9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi».